Procedura giudiziale del pignoramento.

August 29th, 2009 Posted in Procedure Giudiziali

Il pignoramento avviene su istanza del creditore presentata al giudice che dunque emette un decreto ingiuntivo di pagamento al debitore,su documentazione fornita dalla banca.

Il debitore non viene citato in giudizio,il pignoramento può essere fatto anche in sua assenza e con la documentazione portata dal creditore.

pignoramento

Il decreto ingiuntivo per pignoramento,per essere esecutivo deve presentare le caratteristiche di urgenza,il solo ritardo di un pagamento non rappresenta una caratteristica  d’urgenza,ma ciò è data essenzialmente da motivazione come pericolo di esproprio dei beni,trasferimento di denaro,intestazione differenti di beni e titoli.

L’esecutività del pignoramento comporta l’iscrizione dell‘ipoteca giudiziaria (giudiziale).

Una volta attivato il pignoramento, viene creata una lista di creditori chirografari e creditori ordinari, in seguito alla creazione della lista,il bene è venduto all’asta, e il ricavato della vendita all’incanto è distribuito prima ai creditori chirografari e poi, per l’eventuale somma restante, a quelli ordinari.

2 Responses to “Procedura giudiziale del pignoramento.”

  1. Avvocato Says:

    Buongiorno.

    Ho avuto modo di leggere i vari articoli del sito.
    Invito il redattore ad usare molta prudenza nella stesura di detti articoli, in quanto noto una certa scarsa preparazione in materia di diritto, nonchè una elevata confusione circa le procedure processuali civili.

    In riferimento all’articolo che precede, mi limito ad evidenziare a mero titolo esemplificativo, che il pignoramento (primo atto dell’esecuzione) avviene su istanza del creditore, ma è cosa ben distinta dal decreto ingiuntivo, che è un provvedimento emesso dal Giudice monocratico in seguito a ricorso, per la cui emissione devono ricorrere i presupposti previsti dalla legge.
    Il decreto ingiuntivo può anche essere provvisoriamente esecutivo, ma i presupposti sono ben diversi da quelli da Lei citati.
    Infine, non esiste alcuna “esecutività del pignoramento” ai fini della iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Il pignoramento non è un titolo, ma un atto dell’ufficiale giudiziario, e non c’entra nulla con l’ipoteca e la sua iscrizione.
    Per poter iscrivere ipoteca, occorre essere in possesso di un titolo valido ai fini dell’iscrizione.

    Invito dunque ad una maggiore prudenza, e ad astenersi dall’informare l’utenza su materie non di competenza.

    Cordiali saluti.


  2. admin Says:

    Gentile Avvocato,
    la ringrazio per la precisazione, molto utile in termine di procedura civile.
    Alcuni articoli sono stati scritti dal precedente editore del sito prima di Novembre 2009, dunque è possibile che esista nel sito qualche articolo non corretto e la ringraziamo per aver chiarito questo aspetto. Ad oggi nel nostro staff compaiono oltre al sottoscritto esperto in fisco e tributi, anche un legale ed un mediatore creditizio specializzato in mutui e prestiti. Saremmo lieti se in caso trovasse alcune ulteriori imprecisioni di farcelo presente al fine di dare una maggiore qualità di informazione ai nostri utenti.
    Sicuro di aver inteso il suo suggerimento come uno stimolo a fornire delle informazioni più dettagliate la saluto cordialmente.
    Nicolas Rukavic


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