Assicurazione sulla morte in caso di suicidio.
Assicurazione sulla morte in caso di suicidio.
Torniamo a parlare di assicurazioni nel nostro blog di economia mutui e prestiti, in particolare della situazione di polizza caso morte e suicidio dell’assicurato.
In caso di suicidio del contraente della polizza fa fede e regola l’assicurato l’articolo 1927 del codice civile nel quale si evince che se il suicidio è accaduto prima che siano trascorsi almeno due anni dalla stipula della polizza caso morte, la compagnia assicuratrice non è obbligata al pagamento delle premio assicurativo, salvo altri contratti firmati ta assicuratore e contraente.
L’ assicuratore della polizza caso morte, in caso di suicidio dell’assicurato non è nemmeno obbligato al pagamento, se c’è stata una sospensione del contratto dovuta al mancato pagamento dei premi,e non sono trascorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è terminata.

L’ assicurazione nel caso di suicidio è dunque molto rischiosa per gli assicuratori e la sua durata minima dalla stipula all’evento ha una duplice funzione: una prima etica per prevenire atti predeterminati di suicidio dell’assicurato a breve termine e una sicurezza per l’assicuratore che si trova di fronte ad un possibile atto dovuto principalmente e statisticamente a problemi economici o di salute.
Come si evince dall’ articolo 1927 del codice civile la compagnia di assicurazioni è molto tutelata nel caso di suicidio. Ciò è causato principalmente dall’immediatezza dell’atto di suicidio che non avviene in tempi lunghi.
In ogni caso se sei entrato dal motore di ricerca con parole chiavi inerenti a questa argomentazione sappi che il suicidio non risolve i problemi della vita, che è una sola e da vivere il più possibile.