Eccezioni al pignoramento dello stipendio.
Eccezioni al pignoramento dello stipendio.
Articolo 2 della Legge 180/50 sulla Cessione del Quinto dello Stipendio:
Tutti gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, e anche le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1 della Legge 180/50 , sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nelle seguenti eccezioni:
1- fino alla concorrenza di 1/3 valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2- fino alla concorrenza di 1/5 valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego e di lavoro (pignoramento del quinto dello stipendio).
3- fino alla concorrenza di 1/5 valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause di alimenti dovuti per legge, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salvo le disposizioni del titolo 5 (V) nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
