Impignorabilità degli stipendi.
Impignorabilità degli stipendi.
Art.1 della Legge 180/50 – DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI
La legge parla a proposito dell’ Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti del debitore.
La legge dice che non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salvo alcune eccezioni ( che vi mostreremo nei prossimi articoli) gli stipendi dei lavoratori, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni dei pensionati, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualunque tipo che lo Stato, o le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altra società o ente o istituto pubblico sottoposto a tutela, o anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica e finanziaria (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato (il Governo) è compreso anche- il personale dipendente in ambiti politici dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.