Cosa fare se il compratore non rispetta il compromesso.

March 25th, 2010 Posted in Mutui & Case

Cosa fare se il compratore non rispetta il compromesso.

In questo articolo ti parliamo di una situazione molto scomoda che si può venire a creare in caso di compravendita di un’ abitazione dopo la firma del preliminare di compravendita (Compromesso).

In un periodo nel quale l’ attesa per i tempi di erogazione di un mutuo è aumentata a causa delle banche e della famosa “stretta del credito” è molto probabile trovarsi dinanzi acquirenti che fanno i “conti senza l’oste”. Precisamente in questo caso i compratori non considerano che la loro pratica possa essere scartata o mandata alla lunga dalla banca presso la quale si richiede la stipula del mutuo.

Quindi accade che l’acquirente per problemi bancari e a volte personali possa rimandare la data del rogito, per un’ attesa che può dilungarsi anche per qualche mese.

Qui di seguito vi spieghiamo il da farsi nel caso che il compratore non rispetti i tempi del compromesso.

Il Codice Civile Italiano (Ex. Articolo 1454) permette alla parte non tutelata di inviare a mezzo raccomandata a.r. una lettera di diffida dal contenuto minaccioso in cui si richiede la stipula del rogito entro 8 giorni dal ricevimento della presente. Nella richiesta dovrà essere specificato che gli ulteriori ritardi dalla data pattuita nel compromesso saranno soggetti a tasso di interesse previsto per legge (Euribor), calcolato sulla totalità del saldo ( e o del valore dell’ abitazione). Nel caso che l’ acquirente non comunichi entro 8 giorni la data del rogito, il contratto è da considerarsi risolto. A causa di questo inadempimento, il venditore potrà agire in due modi: o trattenendo la caparra, o tramite avvocato richiedendo il risarcimento dei danni comprensivo di interessi.

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