Parliamo di ‘Leggi Bancarie’

Come e dove fare ricorso all’ Ombudsman Bancario.

Thursday, January 7th, 2010

Come e dove fare ricorso all’ Ombudsman Bancario.

Domanda: salve sono Antonio da Lecce, volevo chiedervi visto che ho una controversia con una banca, cos’è l’Ombudsman Bancario, alcuni amici e consulenti mi hanno consigliato di rivolgermi a loro per queste motivazioni.Grazie e arrivederci.

Risposta dello Staff: Caro Antonio, grazie per averci scritto e per aver visitato il nostro blog. L’Ombudsman Banker è la definizione inglese di difensore civico,una figura creata dall’Abi nel lontano 1993 per garantire i diritti dei cittadini e dei consumatori. La figura dell’Ombudsman, come si evince nel sito di Pattichiari, è stata creata in svezia nel 1809, con le stesse mansioni di oggi, ovvero difensore civico dell’amministrazione pubblica. A differenza della figura di una persona solitaria (ombuds man) che ricopriva in passato, oggi l’Ombudsman è un vero e proprio organo collegiale composto da un presidente e da quattro consiglieri, che dovranno decidere il da farsi per i reclami.

Per inviare il reclamo è necessario inviare una lettera (raccomandata a/r) all’indirizzo:

Ombudsman – Giurì bancario
Via delle Botteghe Oscure 54
00186 Roma (RM)

allegando i documenti della controversia. Non vi sono spese aggiuntive per il contribuente tranne quelle di spedizione del ricorso.

Validità e prescrizione di un assegno circolare.

Tuesday, October 6th, 2009

Validità e prescrizione di un assegno circolare.

Rispondiamo pubblicamente ad una domanda di una nostra utente, L., in quanto essendo una problematica di carattere generale e molti di voi possono trarne beneficio, la nostra risposta può essere un aiuto non da poco per tutti quelli che cercano la risposta al loro quesito.

Si parla a proposito della validità e prescrizione di un assegno circolare.

L. (Utente) scrive: se una persona non presenta all’incasso entro 30 gg l’assegno circolare , che succede?

La risposta dello Staff: Cara lettrice, vi sono molte leggende metropolitane a riguardo, secondo molte persone l’assegno circolare scade dopo 30 giorni ma questa è una fesseria e la risposta più adeguata al suo quesito è la seguente. Il possessore dell’assegno circolare decade dall’azione di regresso, se non presenta il
titolo per il pagamento entro trenta giorni dall’emissione. L’azione contro l’emittente (in questo caso la banca) si prescrive nel termine di tre anni dalla emissione. La girata a favore dell’emittente (la banca) estingue l’assegno.

assegno

Ma vi sono casi in cui la banca riconosce il debito e l’adempimento dell’obligazione si allunga e la prescrizione diventa decennale (10 anni) per cui questa tempistica varia in base alla situazione.

Norma Antiriciclaggio: il limite è 12.500 Euro.

Tuesday, August 11th, 2009

Con il nuovo governo sono state abolite le norme antiriciclaggio di Prodi,Bersani e Padoa Schioppa e con la Finanziaria si è tornati al limite previsto dal precedente governo di destra,ovvero i fatidici 12.500 Euro che sono il limite massimo di contanti che un cittadino può portare con se o versare in banca.

Di seguito la norma completa:

Trasferimento di denaro contante

A decorrere dal 25 Giugno 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Assegni Bancari Postali o Circolari

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 12.500 euro, emessi a decorrere dal 25 Giugno 2008, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Rimane invariata la diposizione in cui a decorrere dal 30 aprile 2008, gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.

Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia, dal 25 Giugno 2008  potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 12.500 euro (vale a dire fino a 12.499,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto e in caso di girata non sarà più necessario apporre, a pena di nullità, il codice fiscale del girante indipendentemente dall’importo del titolo.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare il trasferimento non corretto di contante, libretti o titoli al portatore nonché la non corretta emissione e circolazione degli assegni bancari, postali o circolari. Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo del contante o titoli al portatore trasferiti ovvero del titolo di credito.

Libretti al Portatore

A decorrere dal 25 Giugno 2008, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 12.500 euro.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare la non corretta gestione dei suddetti libretti nonché l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo del libretto.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2009.