Ricorso per sanzione su assegno a vuoto.
Ricorso per sanzione su assegno a vuoto.
L’ assegno a vuoto dal 1999 non è più un reato penale, ma solo un illecito amministrativo che è soggetto a sanzioni amministrative e pecuniarie molto pesanti.
L’irrogazione della sanzione viene effettuata dalla Prefettura che procede con il decreto ingiuntivo nei confronti del debitore non per l’importo dell’ assegno ma per la somma della sanzione che varia in base al procedimento.
Chi può fare ricorso alla sanzione della Prefettura? Il cittadino, ovvero il debitore che ha emesso l’essegno a vuoto e al quale è stata notificato l’atto di ingiunzione.
Il ricorso va effettuato entro 30 giorni presso il Giudice di pace di competenza del territorio e si può anche chiedere la rateizzazione in caso di una situazione finanziaria precaria.
Non è applicata la sanzione amministrativa se il firmatario dell’ assegno paga l’intero importo del protesto e le varie spese e penali entro la data di sessanta giorni.
Qui di seguito trovi i modelli per effettuare il ricorso e per richiedere la rateizzazione del debito, vanno scaricati, stampati e compilati in ogni loro piccolo dettaglio
I documenti sono forniti dal Ministero dell’ Interno e vanno inviati, ricordiamo al Giudice di Pace che li inoltrerà alla Prefettura.
Ricordiamo comunque che la migliore ipotesi per il cittadino per uscire pulito da un protesto è quello di pagare, dunque il consumatore ha tempo 60 giorni dalla data di notifica per sistemare le cose.
Modello di Ricorso (dal sito del Ministero dell’ Interno).
Rateizzazione della sanzione pecuniaria.

