Prescrizione di un assegno bancario.
Wednesday, February 24th, 2010
Prescrizione di un assegno bancario.
Da un periodo di tempo a questa parte nel nostro blog parliamo non solo di mutui e prestiti, ma anche di debiti che identificano la situazione di crisi economica dei cittadini italiani da due anni a questa parte.
Tante sono le tipologie di debito e tante sono le domande richieste dai nostri visitatori, oggi Antimo da Napoli ci chiede quali sono i tempi di prescrizione di un assegno bancario.
In questo articolo avevamo parlato in passato dei tempi di prescrizione di un assegno circolare:
http://www.mutuoabitazione.it/2009/10/06/validita-e-prescrizione-di-un-assegno-circolare/
La prescrizione di un assegno bancario, in particolare, è diversa da quella di un assegno circolare: per il bancario si può richiedere il debito entro sei mesi, il circolare ha solo la durata di un mese.
La prescrizione dell’ assegno bancario è regolata dall’ Articolo 75 del Regio Decreto 1736/1933 e afferma che tutte le azioni di regresso che possono essere effettuate contro i giranti, il traente e gli altri obbligati in solido si prescrivono in 6 mesi da quando scade il termine di presentazione dell’assegno al giorno del pagamento dello stesso.
La normativa:
Art. 75
Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso e’ stata promossa contro di lui. L’azione di arricchimento [59] si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita della azione nascente dal titolo.
Art. 76
L’interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale e’ stato compiuto l’atto interruttivo.

