Parliamo di ‘Cambiali’

Cambiali, la clausola del Salvo Buon Fine (SBF).

Friday, February 26th, 2010

Cambiali, la clausola del Salvo Buon Fine (SBF).

Nel precedente articolo abbiamo parlato delle cambiali e in particolare della clausola del dopo incasso, che si contrappone parallelamente alla clausola del salvo buon fine, di cui parleremo oggi.

Per comprendere meglio la clausola del Salvo buon fine nella cambiale, ti rimandiamo a questi due articoli scritti nel nostro blog:

Castelletto Salvo Buon Fine

Clausola del Dopo Incasso

L’incasso della cambiale Salvo Buon Fine rappresenta l’ accredito immediato salvo buon fine sul conto corrente del creditore, in pratica rappresenta un’ autentica forma di finanziamento (definita anche prefinanziamento) .

In pratica il creditore avrà subito sul conto i soldi che verranno pagati alla scadenza della cambiale e gli effetti saranno denominati in questa maniera sbf (salvo buon fine).

Attenzione però, la clausola salvo buon fine ha queste spiccate caratteristiche negative:

- se i soldi sono anticipati , la banca guadagnerà sugli interessi, ovvero capitale anticipato e tassi extrafidi, nel caso di aperture di credito, per cui questi interessi verranno decurtati dal valore della cambiale;

- se la cambiale non viene pagata la banca si riserva il diritto di rivalersi sui firmatari della cambiale, sugli avalli e sui giranti, indistintamente e senza alcuna priorità di precedenza per tutelare il credito anticipato.

Cambiali, la clausola del dopo incasso.

Friday, February 26th, 2010

Cambiali, la clausola del dopo incasso.

Nel caso che la cambiale sia appoggiata in un conto corrente bancario, esistono due possibilità di pagamento per il cliente, il “dopo incasso” e il “salvo buon fine”.

In questo articolo parliamo della clausola del dopo incasso.

La prassi per riscuotere i soldi in banca, se si tratta di cambiale al dopo incasso è la seguente:

- il creditore prende l’effetto bancario che ha in mano, lo porta fisicamente in banca e lo versa sul conto corrente;

- prima di versarlo deve firmare un foglio (un contratto) in cui richiede che l’ effetto sia pagato, da parte della banca e che la banca procederà a richiedere il credito al debitore;

- una volta che la cambiale è stata pagata la banca effettuerà l’ accredito dell’ importo del credito (al netto di commissioni e spese) ad INCASSO AVVENUTO o DOPO INCASSO;

- se la cambiale non viene pagata, la banca provvederà ad inviare l’ effetto al notaio che protesterà il debitore e addebiterà a quest’ ultimo sia gli oneri di protesto che le spese di incasso.

cambiale

Le cambiali possono essere anche incassate dai privati.

Friday, February 26th, 2010

Le cambiali possono essere anche incassate dai privati.

Ci scrive Franco dalla provincia di Lucca che ci pone questa domanda, a cui facciamo prontamente risposta, dedicando un articolo specifico che speriamo possa essere di aiuto anche per i nostri amici visitatori che ci seguono sempre più numerosi.

“Salve, non so se potete aiutarmi, ma mi serve sapere se la cambiale deve essere obbligatoriamente versata in banca o può essere incassata direttamente dal creditore, fatemi sapere perchè ho una situazione urgente”.

Ciao Franco, è con piacere che ti rispondiamo, con l’ intento di toglierti ogni dubbio. Innanzitutto ti diciamo che non sei obbligato a presentare la cambiale in banca, ma puoi pretendere il pagamento dal debitore anche non versandola sul tuo conto corrente. Ti consigliamo, una volta che hai la cambiale in mano, di inviare, un mese prima della scadenza, una lettera raccomandata a/r al debitore ricordando di pagare l’effetto, inserendo le forme di pagamento accettate (escludendo altre cambiali o assegni postdatati). Se il debitore paga gli riconsegni la cambiale e tu ti fai dare i soldi. Qualora il debitore non proceda con il pagamento, il creditore può presentarsi da un notaio o da un ufficiale giudiziario che ha il compito di accertare il rifiuto al pagamento della cambiale e dunque a protestare l’effetto. Dopo il protesto, effettuando un atto di precetto si può procedere con la richiesta coercitiva del credito, tramite pignoramento e/o iscrizione di ipoteca giudiziale.

Prescrizione della Cambiale, alcune informazioni da sapere.

Tuesday, February 23rd, 2010

Prescrizione della Cambiale, alcune informazioni da sapere.

Salve complimenti per il sito, volevo sottoporVi il mio problema ho 5 effetti cambiari non pagati contratti con una nota banca, sono scaduti il10-02-2007, non ho ricevuto nessun atto legale, decreto ingiuntivo o qualsivoglia atto legale amministrativo, ma solo il 18 febbraio 2010 una raccomandata da un’agenzia della banca per recuperare il credito, nella lettera non si riporta nessuna conseguenza, spulciando il RD 14/12/1933 n.1669 – Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213 all’art 94 Capo XII DELLA PRESCRIZIONE ho trovato questa dicitura:Articolo 94
Le azioni cambiarie contro l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della
scadenza. essendo decorsi i 3 anni e la banca non ha fatto niente come mi devo comportare? grazie e distinti saluti

Ciao e grazie per i complimenti che sono sempre ben accetti, hai letto proprio bene, le azioni cambiarie si prescrivono in 3 anni, ma è necessario sapere che il termine di prescrizione può essere soggetto di interruzione. In termini bancario l’ interruzione può avvenire per diversi motivi, ma quello più utilizzato dai riscossori del credito è la notifica di un atto giudiziale o messa in mora. Inoltre è necessario sapere che possono essere iscritte ipoteche giudiziali su immobili di proprietà o la lettera di messa in mora può essere notificata all’ indirizzo della casa comunale del debitore.

Dunque per vedere se è scaduta la prescrizione è necessario verificare se:

- sussistano motivi per i quali la prescrizione è stata interrotta (ad esempio notifiche di messa in mora etc.);

- se esistono ipoteche giudiziarie su immobili o su beni di proprietà;

- se la lettera di messa in mora è stata notificata alla casa comunale e non all’ indirizzo di residenza del debitore.

La cambiale, un titolo esecutivo.

Monday, February 8th, 2010

La cambiale, un titolo esecutivo.

La cambiale è una delle forme di prestito e di debito più conosciute nel mondo del mercato creditizio e bancario. La cambiale (chiamata anche effetto cambiario) è utilizzata da decenni, come forma sicura e fondamentale per il creditore di prestar soldi. Se infatti il prestito bancario avviene tra amici, è sconveniente e scomodo fare un mutuo con tanto di ipoteca a favore della persona fisica e l’unico metodo che è sicuro per prestare denaro diventa il titolo cambiario.

La cambiale, è infatti come l’ assegno, un titolo esecutivo e questo non è poco.

Cos’è il titolo esecutivo?

E’ un titolo (come l’assegno e la cambiale) che permette al creditore la riscossione coattiva del credito senza passare per il decreto ingiuntivo tradizionale (modalità lenta e comunque giudiziale).

Il titolo esecutivo è importante perchè permette di passare subito allo step 2 per il recupero del credito, ovvero la fase in cui si va a richiedere subito i soldi al debitore tramite l’ atto di precetto, l’intimazione che permette al debitore di pagare il debito in 10 giorni per evitare il pignoramento.

Domande e Risposte, chi vende i contrassegni telematici?

Monday, November 30th, 2009

Domande e Risposte, chi vende i contrassegni telematici?

Rosaria da Forlì ci chiede: all’ attenzione dello staff di mutuoabitazione.it, sto compilando delle cambiali che dovrò consegnare al creditore il prossimo Gennaio e vorrei chiedervi chi vende i contrassegni telematici.

La risposta dello staff: ciao Rosaria, il contrassegno telematico ha il valore di una marca da bollo e da alcuni anni è utilizzato anche per i passaporti e per altre forme di pagamento di imposte e tasse dell’ amministrazione finanziaria.

E ‘ denominato contrassegno telematico la marca da bollo temporale che in Italia può essere acquistata da qualsiasi tabaccaio o in un ufficio postale di Poste Italiane.

Ti ricordiamo che dal 6 dicembre 2009 il contrassegno telematico va a sostituire le marche da bollo delle cambiali e i valori di carta bollata. Questi ultimi da quella data in poi non saranno più rimborsabili e validi nel profilo politico economico.

cambiale

La fine delle marche da bollo e dei foglietti bollati per cambiali.

Monday, November 30th, 2009

La fine delle marche da bollo e dei foglietti bollati per cambiali.

Secondo il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2009 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno 2009, a partire dal 6 Dicembre 2009 le vecchie marche da bollo e i foglietti bollati per cambiali non saranno più utilizzabili e rimborsabili.

Secondo l’ Amministrazione Finanziaria, in particolare l’ Agenzia delle Entrate il 5 Dicembre 2009 è l’ultimo giorno a disposizione per utilizzare le marche da bollo e i foglietti bollati delle cambiali.

Dunque chi le ha in possesso (indipendentemente se si è una amministrazione, un ente o un cittadino privato) deve per forza spenderle ed usarle prima del 6 Dicembre 2009.

Dopo questa data le marche da bollo e i foglietti bollati diventano inutilizzabili e non rimborsabili, dunque senza alcun valore dal punto di vista economico giuridico.

Le marche da bollo e i foglietti bollati saranno sostituiti dai contrassegni telematici emessi direttamente dai tabaccai.

Come evitare il protesto di una cambiale.

Thursday, September 17th, 2009

Come evitare il protesto di una cambiale.

Una volta che una cambiale risulta scaduta la prassi è che la banca consegna la cambiale all’ufficio protesti del notaio e dalla scadenza del titolo di solito passano 10-11 giorni fino al protesto.

E’ molto importante pagare la cambiale nei tempi di scadenza (entro la data di scadenza o entro il protesto) altrimenti si viene iscritti nel registro informatico dei protesti (RIP) che non è altro che l’elenco accessibile a chiunque di tutte le persono che sono state protestate.

A seguito del protesto viene notificato l’atto di precetto e il protesto della cambiale ha titolo esecutivo nel senso che è possibile sin da subito eseguire il pignoramento dei beni intestati al debitore.

cambiale

Tempi di prescrizione delle cambiali.

Sunday, September 13th, 2009

Tempi di prescrizione delle cambiali.

In questo schema seguente vi spieghiamo le date di prescrizione della cambiale, secondo l’ordinamento giuridico italiano.

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- azione di recupero credito del portatore della cambiale contro il firmatario (obbligo diretto) si prescrive in tre anni dalla data di scadenza dell’effetto.

-azione di regresso dell’ultimo portatore si prescrive in un anno dalla data del protesto o della scadenza dell’effetto nel caso che esiste una clausola senza spese.

- azione di ulteriore regresso si prescrive in sei mesi dal giorno in cui l’obbligato di regresso ha pagato la cambiale o è stata promossa un’azione di recupero crediti di carattere giudiziario nei suoi confronti.

Requisiti di validità della cambiale.

Sunday, September 13th, 2009

Oggi parliamo di cambiali, ovvero i titoli di debito utilizzati principalmente per prestiti tra privati.

Forse molti di voi leggendo questo articolo non sono a conoscenza del valore giuridico della cambiale e dei tempi di prescrizione, ovvero della durata del titolo cambiario.

La prescrizione in ambito creditizio e debitorio è il termine massimo previsto dalla legge, sorpassato il quale il creditore non può più pretendere il pagamento del debito.

cambiale

Qui di seguito le principali condizioni (requisiti) di validità di una cambiale:

- la denominazione di “cambiale o vaglia cambiario o cambiale tratta”;
- la promessa di pagamento (pagherò) o l’ordine irrevocabile (cambiale tratta) di pagare una determinata somma in un determinato giorno;
- il giorno e il luogo di emissione;
- il nome del creditore (beneficiario della cambiale) nel pagherò e del trattario (colui che incassa) nella cambiale tratta;
- il luogo e la datadel pagamento;
- la firma dell’emittente ovvero del traente;
- il domicilio bancario dove verrà pagata la cambiale;