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	<title>WWW.Mutuoabitazione.it &#187; Garanzie</title>
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	<description>Dal 2001 la guida online su mutui,prestiti,leasing,assicurazioni,finanziamenti e debito.</description>
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		<title>Che cos&#8217;è il beneficio di escussione.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/06/08/che-cose-il-beneficio-di-escussione/</link>
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		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garanzie]]></category>

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		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è il beneficio di escussione. In questa sezione del sito ti parliamo del beneficio di escussione, una clausola della quale avevamo discusso anche in questo precedente articolo &#8220;Clausola del beneficio di escussione&#8221; che avevamo trattato oltre due anni fa e al quale ti rimandiamo per ulteriori approfondimenti. Il beneficio di escussione è principalmente legato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Che cos&#8217;è il beneficio di escussione.</strong></p>
<p>In questa sezione del sito ti parliamo del beneficio di escussione, una clausola della quale avevamo discusso anche in questo precedente articolo &#8220;<a href="http://www.mutuoabitazione.it/2009/11/12/glossario-mutui-la-clausola-del-beneficio-di-escussione/">Clausola del beneficio di escussione</a>&#8221; che avevamo trattato oltre due anni fa e al quale ti rimandiamo per ulteriori approfondimenti.</p>
<p>Il beneficio di escussione è principalmente legato ad una garanzia, la fidejussione che è utilizzata dalla banca per garantire un contratto di prestito o di mutuo.</p>
<p>In termini di legge la banca, in caso di inadempimento può richiedere il pagamento (senza priorità e a sua propria discrezione) al mutuatario o al suo fidejussore.</p>
<p>In parole povere se l&#8217; intestatario del mutuo, il cittadino, non paga, la banca può rivalersi prima sul fidejussore e poi sul debitore principale.</p>
<p>Ciò non avviene se nel contratto firmato vi è presente la clausola del beneficio di escussione.</p>
<p>Il beneficio di escussione infatti garantisce al beneficiario di tale causa (fideiussore o altrodatore d’ipoteca) il diritto alla preventiva escussione (richiesta del debito) al primo debitore, o debitore principale.</p>
<p>Il beneficio d&#8217;escussione è una normativa molto antica, nota già dai tempi del diritto romano sotto la denominazione &#8220;Beneficium excussionis&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/08/glossario2.gif" alt="glossario" title="glossario" width="128" height="128" class="alignnone size-full wp-image-235" /></p>
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		<title>Integrazione della garanzia.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/06/06/integrazione-della-garanzia/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garanzie]]></category>

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		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è l&#8217; integrazione della garanzia? In questo column article ti spieghiamo in cosa consiste l&#8217; integrazione della garanzia da parte dell&#8217; istituto di credito, in modo particolare ti spieghiamo le modalità di ricalcolo della garanzia bancaria. L&#8217; integrazione della garanzia è anche conosciuta come definizione di reintegrazione bancaria. La banca al momento in cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Che cos&#8217;è l&#8217; integrazione della garanzia?</strong></p>
<p>In questo column article ti spieghiamo in cosa consiste l&#8217; integrazione della garanzia da parte dell&#8217; istituto di credito, in modo particolare ti spieghiamo le modalità di ricalcolo della garanzia bancaria.</p>
<p>L&#8217; integrazione della garanzia è anche conosciuta come definizione di reintegrazione bancaria.</p>
<p>La banca al momento in cui concede l&#8217; apertura di credito può richiedere delle garanzie reali per farsi garantire il denaro concesso in prestito.</p>
<p>La garanzia del credito dura fino all&#8217; estinzione del debito e dunque durante il rapporto contrattuale il cittadino non può recedere dalle garanzie prestate.</p>
<p>Viceversa la banca può ottenere l&#8217; integrazione della garanzia, nel caso quest&#8217; ultima diventi insufficiente a coprire il debito.</p>
<p>Tecnicamente questa carenza può essere compensata con un supplemento della garanzia oppure con il cambio e/o l&#8217; aggiunta di un ulteriore fidejussore/garante.</p>
<p><strong>Cosa accade se il cittadino si rifiuta di integrare la garanzia?</strong></p>
<p>La banca in questo caso può tagliare il credito in maniera proporzionale all&#8217; importo della garanzia prestata oppure recedere dal contratto di prestito.</p>
<p>L&#8217; integrazione della garanzia è in maniera definitiva una pratica molto utilizzata dai cittadini italiani per poter accedere nuovamente al credito a seguito di una diminuzione delle condizioni patrimoniali e contrattuali che hanno caratterizzato un precedente prestito.</p>
<p><img src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/08/glossario2.gif" alt="glossario" title="glossario" width="128" height="128" class="alignnone size-full wp-image-235" /></p>
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		<title>Che cos&#8217;è la Fidejussione in un contratto di mutuo?</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/05/12/che-cose-la-fidejussione-in-un-contratto-di-mutuo/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garanzie]]></category>

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		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è la Fidejussione in un contratto di mutuo? La fidejussione (o fideiussione) in un mutuo ipotecario assume anche il nome di “garanzia semplice” in quanto a differenza dell’ ipoteca di primo grado non è obbligatoria alla sottoscrizione del contratto di mutuo. La fidejussione è dunque da considerarsi una forma di tutela da parte dell’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Che cos&#8217;è la Fidejussione in un contratto di mutuo?</strong></span></p>
<p>La <strong>fidejussione </strong>(o <strong>fideiussione</strong>) in un mutuo ipotecario assume anche il nome di “<strong>garanzia semplice</strong>” in quanto a differenza dell’ <strong>ipoteca di primo grado</strong> non è obbligatoria alla sottoscrizione del <strong>contratto di mutuo</strong>.</p>
<p>La <strong>fidejussione </strong>è dunque da considerarsi una forma di tutela da parte dell’<strong> istituto di credito</strong>, il quale tramite quest’ ulteriore garanzia accessoria si tutela di fronte ad una possibile <strong>insolvenza</strong>.</p>
<p>La <strong>fidejussione </strong>può essere richiesta da parte della banca in caso di <strong>domanda di mutuo</strong> da parte di persone a <strong>basso reddito</strong>, oppure senza introiti e buste paga, oppure imprenditori che risultano fallibili e dunque <strong>soggetti pericolosi da finanziare</strong>.</p>
<p>La <strong>fidejussione </strong>perciò può essere sottoscritta da amici, parenti (in particolare genitori) dei mutuatari i quali diventano <strong>coobbligati</strong> nei confronti della banca per la <strong>restituzione del debito</strong>.</p>
<p>I <strong>fidejussori </strong>si impegnano a rimborsare le <strong>rate del mutuo</strong> in caso di insolvenza del <strong>debitore </strong>principale.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-7255" title="domanda" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2011/05/domanda-300x201.jpg" alt="domanda" width="300" height="201" /></p>
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		</item>
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		<title>Contratti di garanzia: i requisiti del fidejussore.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2011/03/04/contratti-di-garanzia-i-requisiti-del-fidejussore/</link>
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		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garanzie]]></category>

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		<description><![CDATA[Contratti di garanzia: i requisiti del fidejussore. Nel nostro sito abbiamo parlato tantissime volte di garanzie e fidejussione, ma in questo articolo ti parliamo dei requisiti di garanzia del fidejussore. Diciamo in parole povere che la figura del fidejussore viene richiesta dalla banca nel caso il mutuatario non rientri nei limiti patrimoniali e reddituali per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contratti di garanzia: i requisiti del fidejussore.</strong></p>
<p>Nel nostro sito abbiamo parlato tantissime volte di garanzie e fidejussione, ma in questo articolo ti parliamo dei requisiti di garanzia del fidejussore.</p>
<p>Diciamo in parole povere che la figura del fidejussore viene richiesta dalla banca nel caso il mutuatario non rientri nei limiti patrimoniali e reddituali per poter accedere al credito.</p>
<p>In questo caso l&#8217; istituto di credito propone al cliente l&#8217; inserimento nel contratto di un&#8217; ulteriore figura che garantisca per conto del principale debitore.</p>
<p><strong>Requisiti principali.</strong></p>
<p>I requisiti del fidejussore per essere accettato nel contratto di credito sono semplici ma importanti e peculiari, esso deve innanzitutto garantire in maniera personale (o anche reale) un eventuale inadempimento del contraente principale del contratto di credito.</p>
<p>In questo caso il fidejussore deve essere capace o coprire sufficientemente con i propri beni o con il proprio stipendio un eventuale debito impagato (insoluto) del debitore.</p>
<p>La banca può richiedere anche garanzie reali, come l&#8217; ipoteca di un immobile o il pegno in un bene del fidejussore.<br />
<strong><br />
Priorità di escussione.</strong></p>
<p>In sede contrattuale il fidejussore può scegliere di non essere obbligato a pagare, prima che il credito sia riscosso al debitore principale,questa clausola indica che il creditore non può rivalersi sul garante prima di aver provato a riscuotere il debito presso il contraente del contratto.</p>
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		<title>Contratto di Anticresi.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2010/12/06/contratto-di-anticresi/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 21:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Contratto di Anticresi. Nel precedente post abbiamo parlato di anticresi e della sua importanza come garanzia convenzionale del debito e facente parte della categoria delle garanzie reali, come il pegno e l&#8217; ipoteca. Nel contratto di anticresi ricordiamo come sia fondamentale che il debitore sia in possesso di un bene da mettere in disponibilità del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contratto di Anticresi.</strong></p>
<p>Nel precedente post abbiamo parlato di <strong>anticresi </strong>e della sua importanza come <strong>garanzia convenzionale del debito</strong> e facente parte della categoria delle garanzie reali, come il pegno e l&#8217; ipoteca.</p>
<p>Nel <strong>contratto di anticresi</strong> ricordiamo come sia fondamentale che il debitore sia in possesso di un bene da mettere in <strong>disponibilità </strong>del creditore, che dunque riscuoterà i profitti (come l&#8217;affitto).</p>
<p>In ogni caso l&#8217; <strong>anticresi </strong>ha delle regole ben precise che andremo ad elencarvi qui di seguito.</p>
<p>Secondo il <strong>contratto di anticresi</strong> infatti il <strong>creditore </strong>non potrà mai diventare il proprietario reale della casa del debitore, la legge italiana infatti non consente la <strong>rivalsa </strong>del creditore sul bene del debitore se i due hanno stipulato tale accordo scritto.</p>
<p>Altra <strong>eccezione </strong>è che il <strong>creditore </strong>non potrà mai tenere in custodia l&#8217; immobile per una durata superiore ai 10 anni, dunque questo periodo limita l&#8217; incasso dei proventi e dunque del <strong>credito</strong>.</p>
<p>Se da <strong>contratto </strong>è stato stipulato un<strong> periodo di custodia</strong> <strong>maggiore</strong>, il <strong>creditore </strong>potrà per legge tenere l&#8217; immobile per una durata comunque non superiore ai 10 anni.</p>
<p>Tramite l&#8217; <strong>anticresi </strong>il debitore offre una garanzia reale al <strong>creditore </strong>(garanzia di incasso del credito), ma al contempo è anche un <strong>metodo di pagamento</strong> importante per ottenere due scopi con un unico mezzo.</p>
<p>Il <strong>contratto di anticresi</strong>, nonostante sia poco utilizzato nel nostro paese è uno dei metodi più sicuri per il creditore per poter ottenere indietro del <strong>denaro prestato</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-5984" title="casaaa" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2010/12/casaaa-150x150.jpg" alt="casaaa" width="150" height="150" /></p>
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		<title>Che cos&#8217;è l&#8217; anticresi.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2010/12/06/che-cose-l-anticresi/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 21:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garanzie]]></category>

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		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è l&#8217; anticresi. Continuiamo il nostro viaggio nel mondo delle &#8220;garanzie del credito&#8221; trattando di garanzie reali. In questa categoria è presente oltre al pegno (garanzia su un oggetto mobile)  e all&#8217; ipoteca (garanzia su una abitazione) anche l&#8217;anticresi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cos&#8217;è l&#8217; anticresi e per quale motivo è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Che cos&#8217;è l&#8217; anticresi.</strong></p>
<p>Continuiamo il nostro viaggio nel mondo delle &#8220;<strong>garanzie del credito</strong>&#8221; trattando di garanzie reali.</p>
<p>In questa categoria è presente oltre al <strong>pegno </strong>(garanzia su un oggetto mobile)  e all&#8217; <strong>ipoteca </strong>(garanzia su una abitazione) anche l&#8217;<strong>anticresi</strong>.</p>
<p>Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cos&#8217;è l&#8217; <strong>anticresi </strong>e per quale motivo è utilizzata nel settore creditizio e bancario sin dai tempi più antichi.</p>
<p>L&#8217; <strong>anticresi </strong>è una sorta di contratto, regolamentato dall&#8217; <strong>articolo 1960 del codice civile</strong> tramite cui la persona che ha il <strong>debito</strong> da la propria disponibilità al <strong>creditore </strong>dell&#8217; utilizzo dell&#8217; immobile con il fine di trattenere gli eventuali introiti dell&#8217; <strong>immobile </strong>( possono essere il canone di locazione o l&#8217;affitto, o proventi commerciali nel caso di un agriturismo) come <strong>garanzia</strong> del <strong>pagamento del credito</strong>.</p>
<p>Il <strong>contratto di anticresi</strong> cade automaticamente una volta che il creditore è soddisfatto pienamente del pagamento del debito (credito pagato)  e dunque l&#8217; immobile torna nell&#8217; utilizzo del debitore.</p>
<p>Il <strong>contratto di anticresi</strong> è attualmente uno dei mezzi meno diffusi in Italia per far fronte al pagamento di un debito.</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-5984" title="casaaa" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2010/12/casaaa-150x150.jpg" alt="casaaa" width="150" height="150" /></p>
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		<title>Prestare una garanzia in comunione dei beni.</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 21:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Prestare una garanzia in comunione dei beni. Nel precedente articolo abbiamo parlato di un esempio pratico a riguardo della comunione dei beni e del contratto di fidejussione (di garanzia offerta a terzi da parte del coniuge). Fate bene attenzione quindi se un amico o un parente vi richiede un prestito o una garanzia, soprattutto se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prestare una garanzia in comunione dei beni.</strong></p>
<p>Nel precedente articolo abbiamo parlato di un esempio pratico a riguardo della comunione dei beni e del contratto di fidejussione (di garanzia offerta a terzi da parte del coniuge).</p>
<p>Fate bene attenzione quindi se un amico o un parente vi richiede un prestito o una garanzia, soprattutto se il vostro coniuge non è a conoscenza di questa fidejussione prestata.</p>
<p>Ciò perchè la legge a riguardo afferma che il coniuge del garante in regime di comunione dei beni risponde al 100% di eventuali insoluti del soggetto bancario a cui è stata prestata la garanzia.</p>
<p>Dunque in caso di insolvenza del debitore principale e del garante , il coniuge del garante è a rischio per il suo patrimonio (mobiliare o immobiliare) visto che la banca può richiedere indistintamente e senza priorità alcuna il pagamento del debito al primo debitore o al garante.</p>
<p><strong>Consigli per i prestiti in garanzia.</strong></p>
<p>- assicurarsi che il debitore principale abbia un solido patrimonio immobiliare (superiore di gran lunga al prestito di denaro da voi garantito) per evitare che il debito ricada comunque su di voi;</p>
<p>- se decidete di aiutare un parente o un amico, ditelo sempre al vostro coniuge, i segreti (in comunione dei beni) sono come le bugie a hanno le gambe corte e per una cavolata del genere potete mettere a rischio il vostro matrimonio.</p>
<p>- far inserire dalla banca nel contratto di fidejussione una clausola che tuteli il garante, ciò può essere determinante in un eventuale contenzioso (ad esempio potere inserire una modalità di recesso unilaterale da parte del garante e una priorità di aggressione dei beni in caso di insolvenza nei confronti del debitore principale.</p>
<p>- pensateci bene prima di farlo se avete un bene aggredibile come uno stipendio o un&#8217; abitazione principale.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-422" title="matrimonio" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/08/matrimonio1.jpg" alt="matrimonio" width="120" height="120" /></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Garanzia di Fideiussione e Comunione dei Beni.</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 21:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garanzie]]></category>

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		<description><![CDATA[Garanzia di Fideiussione e Comunione dei Beni. Come richiesto da alcuni nostri amici visitatori che ci hanno inviato numerose email a riguardo, parliamo in un column article della garanzia di fideiussione in caso di matrimonio con comunione dei beni. Ti preghiamo di leggere attentamente il nostro post in quanto rappresenta un aiuto fondamentale per tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Garanzia di Fideiussione e Comunione dei Beni.</strong></p>
<p>Come richiesto da alcuni nostri amici visitatori che ci hanno inviato numerose email a riguardo, parliamo in un column article della garanzia di fideiussione in caso di matrimonio con comunione dei beni.</p>
<p>Ti preghiamo di leggere attentamente il nostro post in quanto rappresenta un aiuto fondamentale per tutti quei cittadini ignari che prestano una fideiussione a terze persone.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Esempio:</strong></span> Tizio ha un debito con l&#8217; istituto di credito e dunque per  poter rientrare nel debito richiede tramite la banca una garanzia a Caio (terza persona). Caio è coniugato in regime di comunione dei beni con sua moglie. Tizio non paga più le rate del prestito e la banca chiede il pagamento della somma del presito a Caio in un&#8217; unica soluzione. In questa situazione se il garante (Caio) vuole recedere dal prestito dovrà inviare una raccomandata formale alla banca con l&#8217;effettiva richiesta di recesso dalla fideiussione, se ciò è previsto contrattualmente. Il problema è che molte delle volte nei contratti di fidejussione precompilati dall&#8217; istituto di credito non è prevista una possibilità di recesso a favore del cliente. A questo punto è messo in gioco anche il coniuge di Caio, che essendo coniugato in regime di comunione dei beni risponde per intero dei debiti del proprio partner ( rischio patrimoniale). Le uniche due soluzioni per risolvere la situazione sono il pagaento per intero del prestito da parte di Tizio, oppure la sostituzione del garante nel contratto di fideiussione.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-422" title="matrimonio" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/08/matrimonio1.jpg" alt="matrimonio" width="120" height="120" /></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Il Pegno.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2010/11/25/il-pegno/</link>
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		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 19:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garanzie]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Pegno. Torniamo a parlare di garanzie reali, scrivendo in questo articolo la definizione di pegno che andrà a far parte della nostra lista di articoli sui Debiti, nell&#8217; apposita sezione del nostro sito. In passato abbiamo più volte parlato delle garanzie reali, spiegando il concetto di pegno in questo articolo di due anni fa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il Pegno.</strong></p>
<p>Torniamo a parlare di <strong>garanzie reali</strong>, scrivendo in questo articolo la definizione di <strong>pegno </strong>che andrà a far parte della nostra lista di articoli sui Debiti, nell&#8217; apposita sezione del nostro sito.</p>
<p>In passato abbiamo più volte parlato delle garanzie reali, spiegando il concetto di <strong>pegno </strong>in <strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.mutuoabitazione.it/2009/08/12/debiti-e-garanzie-che-cose-il-pegno/">questo articolo</a></span></strong> di due anni fa che comunque risulta molto interessante per i nostri amici cittadini.</p>
<p>Il <strong>contratto di pegno</strong> è regolato dall&#8217; <strong>articolo 2784 del codice civile </strong>e sta ad indicare un diritto reale di garanzia.</p>
<p>Il <strong>diritto di pegno</strong> rappresenta dunque la garanzia che il debito verrà estinto tramite il pagamento del pegno (garanzia di adempimento).</p>
<p><strong>Oggetto del Pegno.</strong></p>
<p>Può essere oggetto del contratto di pegno un bene mobile (dunque non immobile), che può essere un oggetto di valore, un mobile di pregio, un quadro, un anello d&#8217;oro, un orologio, ma anche titoli di stato, azioni etc.</p>
<p><strong>Cosa accade in caso di mancato pagamento del debito?</strong></p>
<p>Il creditore ricorre al giudice, chiedendo la vendita dell&#8217; oggetto del pegno oppure anche chiedere che venga data a lui medesimo come onoramento del debito.</p>
<p>Il creditore non può appropriarsi indebitamente dell&#8217; oggetto del <strong>pegno </strong>a meno che non venga emesso un provvedimento da parte del giudice, oppure senza l&#8217; autorizzazione del debitore. Appropriarsi dell&#8217; oggetto dato in <strong>pegno </strong>significherebbe dunque per il creditore passare dalla ragione al torto.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5874" title="pegno" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2010/11/pegno.gif" alt="pegno" width="315" height="225" /></p>
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		<title>Patrimonio del debitore.</title>
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		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 18:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garanzie]]></category>

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		<description><![CDATA[Patrimonio del debitore. Continuiamo a parlare di garanzie nella nostra sezione riguardante il debito e in particolare scriviamo un importante articolo sul patrimonio del debitore. Molti creditori erroneamente considerano che il debitore al quale è stato prestato del denaro può garantire il pagamento del debito se ha un patrimonio economico e immobiliare di valore, sottovalutando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Patrimonio del debitore.</strong></p>
<p>Continuiamo a parlare di garanzie nella nostra sezione riguardante il debito e in particolare scriviamo un importante articolo sul <strong>patrimonio del debitore</strong>.</p>
<p>Molti creditori erroneamente considerano che il <strong>debitore </strong>al quale è stato prestato del denaro può garantire il<strong> pagamento del debito</strong> se ha un patrimonio economico e immobiliare di valore, sottovalutando in un certo senso l&#8217; aspetto prettamente <strong>legale</strong> della situazione.</p>
<p>Il <strong>patrimonio del debitore</strong> infatti per sua natura è <strong>temporaneo </strong>e può essere inadatto per coprire un <strong>debito</strong>.</p>
<p>Infatti anche se suddetto patrimonio al momento della concessione del credito al debitore esiste, bisogna calcolare che esso è soggetto a vendita, a donazione e dunque è nella <strong>piena disponibilità</strong> del debitore.</p>
<p>Dunque il patrimonio che esisteva prima della concessione può <strong>scomparire</strong>, anche tramite una vendita fittizia, una donazione e la somma ricavata da queste operazioni finanziarie può essere abilmente <strong>occultata </strong>dal debitore.</p>
<p>Poi spetterà al creditore richiedere la somma indietro (<strong>senza garanzie</strong>) ed eventualmente effettuare un&#8217; azione <strong>revocatoria</strong> della vendita.</p>
<p>Dunque la regola numero uno per chi concede il denaro è &#8220;<span style="color: #0000ff;"><strong>non fidarsi mai del patrimonio del debitore</strong></span>&#8221; ma ricevere delle garanzie reali, personali e tramite titoli di credito come cambiali e assegni.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-349" title="cambiale" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/08/cambiale-300x126.jpg" alt="cambiale" width="300" height="126" /></p>
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