Parliamo di ‘Procedure Giudiziali’

Procedimenti fallimentari e vendita all’ asta di un immobile.

Friday, March 5th, 2010

Procedimenti fallimentari e vendita all’ asta di un immobile.

Nei primi mesi del 2010 sono aumentati in maniera veramente notevole i concorsi di procedura fallimentare sia di aziende (soprattutto piccole e medie imprese) che di privati che non riescono a pagare più le rate dei mutui e dei finanziamenti.

Cosa succede nel caso che il cliente smette di pagare il mutuo o un finanziamento?

La banca si deve tutelare e nel caso vi sia un pagamento ritardato oppure un inadempimento contrattuale e in questo caso va ad iscrivere ipoteca giudiziale sull’ immobile di proprietà del mutuatario, dei cointestatari del mutuo, oppure anche degli eventuali garanti. L’ipoteca giudiziale è dunque un vero e proprio pignoramento che precede l’esproprio dell’ abitazione.

Cosa succede se il debitore non paga il debito?

L’ immobile del cliente va all’ asta e viene venduto dalla banca ad un prezzo inferiore del prezzo di mercato dell’ immobile, ad esempio se la casa vale 100.000 Euro, un immobile venduto all’ asta può essere venduto al massimo a 60.000 o 70.000 Euro. La banca dunque in ogni caso si deve tutelare a recuperare il credito e ciò può avvenire con la vendita dell’ abitazione oggetto del contratto di mutuo e/o intestata al debitore.

Impignorabilità degli stipendi.

Tuesday, November 10th, 2009

Impignorabilità degli stipendi.

Art.1 della Legge 180/50 – DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI
La legge parla a proposito dell’ Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti del debitore.
La legge dice che non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salvo alcune eccezioni ( che vi mostreremo nei prossimi articoli) gli stipendi dei lavoratori, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni dei pensionati, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualunque tipo che lo Stato, o le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altra società o ente o istituto pubblico sottoposto a tutela, o anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica e finanziaria  (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato (il Governo) è compreso anche- il personale dipendente in ambiti politici dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.

Eccezioni al pignoramento dello stipendio.

Tuesday, November 10th, 2009

Eccezioni al pignoramento dello stipendio.

Articolo 2 della Legge 180/50 sulla Cessione del Quinto dello Stipendio:

Tutti gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, e anche le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1 della Legge 180/50 , sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nelle seguenti eccezioni:
1- fino alla concorrenza di 1/3 valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2- fino alla concorrenza di 1/5 valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego e di lavoro (pignoramento del quinto dello stipendio).
3- fino alla concorrenza di 1/5  valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause di alimenti dovuti per legge, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salvo le disposizioni del titolo 5 (V) nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

pegno
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Pignoramento e Affitto, tutte le spiegazioni.

Monday, November 9th, 2009

Pignoramento e Affitto, tutte le spiegazioni.

Rispondiamo pubblicamente ad un nostro utente che ci chiede informazioni sulle possibilità di pignoramento dei beni in una casa in cui il debitore, oggetto della verifica dell’ ufficiale giudiziario,corrisponde al locatario dell’ immobile.

Il pignoramento dei beni può avvenire anche sui beni mobili del locatore (ovvero il padrone, chi mette a disposizione l’ immobile) e se il debitore va in affitto in una casa già arredata e ammobiliata rischia che i beni del locatore vengano pignorati e messi all’asta.

Il locatore che vuole dimostrare la proprietà o qualsivoglia diritto reale sui beni oggetto del pignoramento può  produrre opposizione con ricorso immediato al giudice dell’esecuzione, prima che sia decretata la vendita all’asta e/o l’assegnazione dei beni oggetto del pignoramento.”
A proposito delle modalità con le quali il locatore può dimostrare la piena proprietà del bene, può essere considerata valida qualsivoglia prova documentale(dunque scontrini di acquisto,assegni emessi per comprare i beni mobili,eventuali contratti di finanziamento se gli oggetti sono stati pagati a rate).

Può essere fornita la prova anche per testimonianza o presunzione.

pignoramento

Beni Impignorabili ed Insequestrabili.

Monday, November 9th, 2009

Beni Impignorabili ed Insequestrabili.

Per conoscere la lista dei beni impignorabili ed insequestrabili è necessario rifarsi all’ articolo 514 del codice civile, che rappresenta il principio di solvibilità di un debitore e che rammenta le categorie dei beni che non sono pignorabili dall’ ufficiale giudiziario.

Ciò riguarda le varie categorie di beni mobili e l’ ufficiale giudiziario, adepto al pignoramento, può scegliere se e come procedere al pignoramento, a sua insindacabile discrezione.

Per ciò che concerne i beni impignorabili e insequestrabili, facciamo un particolare riferimento alle tipologie di beni indispensabili per l’attività lavorativa,  che in questo caso non possono essere pignorati, a meno che vi siano altri redditi accertati dall’ ufficiale giudiziario.

Elenco dei Beni Impignorabili ed Insequestrabili:

- oggetti sacri relativi al culto e alla religione;

- l’anello di nozze, gli abiti, la biancheria, i letti, i tavoli della cucina con le sedie, gli armadi guardaroba, i cassetti, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina, la lavatrice, gli oggetti di casa e di cucina che si trovani in un mobile adatto a contenerli, indispensabili al debitore e alla sua famiglia. Tutti gli altri mobili, tranne il letto, sono pignorabili, se non servono alle strette necessità del debitore.

- commestibili e combustibili adatti al debitore per la sopravvivenza di un mese.

- strumenti, oggetti e libri necessari per lo svolgimento della professione del debitore.

- armi ed oggetti che il debitoredeve svolgere in caso di pubblico servizio.

- le decorazioni divalore, le lettere, i registri e in generale gli scritti familiari e i manoscritti, a patto che non facciano parte di una collezione.

Presupposti necessari per l’azione revocatoria.

Sunday, October 4th, 2009

Presupposti necessari per l’azione revocatoria.

Per avere validità l’azione revocatoria da parte del creditore deve basarsi su due presupposti principali:

- se l’atto è a titolo oneroso per poter procedere con la revocatoria, oltre alla frode e al danneggiamento, è anche importante che la terza parte (l’acquirente del bene dal quale il debitore si è liberato) sia consapevole del pregiudizio che poneva un danno al patrimonio del creditore (giuridicamente denominata malafede). In quanto si parla di un atto di compravendita compiuto prima della richiesta formale del debito del creditore, è importante che la terza parte sia coinvolta alla dolosa compravendita con il debitore per pregiudicare gli interessi del creditore e dunque che sia consapevole del danno provocato al creditore.

2. se l’atto è a titolo gratuito per agire in revocatoria sarà sufficiente dimostrare l’esistenza dell’insolvenza ( ad esempio in una donazione tra parenti) e il causarsi del danno,che in questo caso è dato da una compravendita fittizia. Non è importante dimostrare l’eventuale buona fede della terza parte che ha acquistato il bene.

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Glossario Debiti: la definizione di Azione Revocatoria.

Sunday, October 4th, 2009

Glossario Debiti: la definizione di Azione Revocatoria.

E’ definita azione revocatoria la procedura tramite la quale è permesso al creditore di far dichiarare (porre una revoca) inefficaci gli atti di compravendita del debitore volti ad arrecare un danno al patrimonio economico del creditore.

Si parte dal presupposto della tutela del credito di chi ha prestato i soldi (creditore) nei confronti del debitore.

Facciamo un esempio, il debitore si mette a vendere i suoi beni, evitando che possano essere pignorati con l’intento di non pagare il creditore.
Per evitare che ciò succeda, il creditore può intentare  un’ azione revocatoria per far dichiarare privi di effetto nei suoi confronti eventuali atti di alienazione (ad esempio il disfarsi dei beni) compiuti dal suo debitore.

In tal modo, in caso di non pagamento, il creditore (che in molti casi è determinato da una banca) potrà comunque rivalersi con una procedura giudiziale esecutiva su beni del debitore anche se quest’ultimo li ha già precedentemente venduti.

In questa situazione il creditore può rivalersi a seguito di una compravendita, che può essere annullata.

In ogni caso, non sempre il creditore può rivalersi con l’ azione revocatoria, è infatti necessario che sussistino determinate condizioni che andremo a spiegarvi nei prossimi articoli.

glossario

Debiti e Ipoteche nell’acquisto di un’abitazione (Azione Revocatoria).

Sunday, October 4th, 2009

Domande e Risposte: Debiti e Ipoteche nell’acquisto di un’abitazione.

Domanda dell’utente: E’ assolutamente tutto chiarissimo, ma vorrei una delucidazione.
A chi acquista l’immobile gravato da ipoteche, oltre a queste o dopo che queste siano cancellate, è possibile che altri e diversi debiti preesistenti del venditore possano nuocere e/o riflettersi con qualche revoca o annullamento dell’atto di compravendita della casa già trascritto?
Preciso la non presenza di fallimenti.
Grazie.

La risposta dello Staff: Gentile Utente, una volta trascritto l’atto di compravendita e in caso di debiti preesistenti del debitore, la figura del compratore non sarà più soggetta ad azione revocatoria. Tutto dipende dalla data in cui avviene l’atto di ingiunzione o di precetto nei confronti del debitore. Se infatti le azioni dei creditori avvengono precedentemente all’atto di compravendita può verificarsi un’azione revocatoria per il semplice importo del debito. In ogni caso vista la complessità della materia e la diversità dei casi, le consigliamo di rivolgersi ad un legale esperto del settore creditizio.

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Definizione di Azione Revocatoria.

Presupposti necessari per l’Azione Revocatoria.

Come evitare il pignoramento in seguito al protesto di una cambiale.

Thursday, September 17th, 2009

Come evitare il pignoramento in seguito al protesto di una cambiale.

Le possibilità di recuperare il credito per il creditore sono strettamente connesse alla situazione patrimoniale del debitore nel senso che se egli possiede poco o nulla è impossibile pignorare dei beni e dunque si perde il denaro prestato.

Il pignoramento è un titolo esecutivo dunque non si va per vie legali e non occorre più un giudice, a meno che la parte debitrice non faccia opposizione, in quel caso si instaura una nuova attività legale e dunque il recupero del credito è molto più lento.

Sono pignorabili tutti beni di proprietà del debitore o quelli in suo possesso.

cambiale

Ogni accordo transattivo è possibile, ciò dipende dalla disponibilità e dalla ragionevolezza del creditore che piuttosto di andare in contro a noie o spese legali può permettere al debitore di rientrare (dilazionare, in tempi più lunghi).

Debiti: le tempistiche di pignoramento.

Thursday, September 17th, 2009

Debiti: le tempistiche di pignoramento.

I tempi del pignoramento poi non sono così veloci, a differenza di ciò che accade nei paesi della comunità europea: si parladi 90 giorni dalla notifica del precetto, ma i tempi possono aumentare notevolmente se il debitore non si fa trovare e non risponde alle comunicazioni dell’ufficiale giudiziario.

Inoltre per la vendita dei beni pignorati passeranno almeno altri 6 mesi, ma questa valutazione cambia in base all’ufficio giudiziario in cui avviene il pignoramento.

In più possono allungarsi ancora di più i tempi se il debitore fa l’uccel di bosco (scappa e non si fa trovare), in questi casi le conseguenze del protesto possono essere anche molto più pericolose per chi ha contratto un debito.

pignoramento