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	<title>WWW.Mutuoabitazione.it &#187; Procedure Giudiziali</title>
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	<description>Dal 2001 la guida online su mutui,prestiti,leasing,assicurazioni,finanziamenti e debito.</description>
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		<title>Impignorabilità degli stipendi.</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedure Giudiziali]]></category>

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		<description><![CDATA[Impignorabilità degli stipendi. Art.1 della Legge 180/50 &#8211; DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI La legge parla a proposito dell&#8217; Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti del debitore. La legge dice che non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salvo alcune eccezioni ( che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Impignorabilità degli stipendi.</em></p>
<p>Art.1 della Legge 180/50 &#8211; DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI<br />
La <strong>legge</strong> parla a proposito dell&#8217; Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti del <strong>debitore.</strong><br />
La legge dice che non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salvo alcune<strong> eccezioni</strong> ( che vi mostreremo nei prossimi articoli) gli stipendi dei <strong>lavoratori</strong>, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni dei pensionati, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualunque tipo che lo Stato, o le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altra società o ente o istituto pubblico sottoposto a tutela, o anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica e finanziaria  (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un <strong>servizio pubblico</strong> di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti.<br />
Nel personale dipendente dallo Stato (il <strong>Governo</strong>) è compreso anche- il personale dipendente in ambiti politici dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.</p>
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		</item>
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		<title>Eccezioni al pignoramento dello stipendio.</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedure Giudiziali]]></category>

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		<description><![CDATA[Eccezioni al pignoramento dello stipendio. Articolo 2 della Legge 180/50 sulla Cessione del Quinto dello Stipendio: Tutti gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, e anche le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell&#8217;articolo 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Eccezioni al pignoramento dello stipendio.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Articolo 2 della Legge 180/50 sulla Cessione del Quinto dello Stipendio:</span></p>
<p>Tutti gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, e anche le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell&#8217;articolo 1 della Legge 180/50 , sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nelle seguenti eccezioni:<br />
1- fino alla concorrenza di 1/3 valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;<br />
2- fino alla concorrenza di 1/5 valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d&#8217;impiego e di lavoro (pignoramento del quinto dello stipendio).<br />
3- fino alla concorrenza di 1/5  valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all&#8217;impiegato o salariato.<br />
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause di alimenti dovuti per legge, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salvo le disposizioni del titolo 5 (V) nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.</p>
<div class="mceTemp">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-173" title="pegno" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/08/pegno-300x214.gif" alt="pegno" width="300" height="214" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">pegno</dd>
</div>
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		</item>
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		<title>Pignoramento e Affitto, tutte le spiegazioni.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2009/11/09/pignoramento-e-affitto-tutte-le-spiegazioni/</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedure Giudiziali]]></category>

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		<description><![CDATA[Pignoramento e Affitto, tutte le spiegazioni. Rispondiamo pubblicamente ad un nostro utente che ci chiede informazioni sulle possibilità di pignoramento dei beni in una casa in cui il debitore, oggetto della verifica dell&#8217; ufficiale giudiziario,corrisponde al locatario dell&#8217; immobile. Il pignoramento dei beni può avvenire anche sui beni mobili del locatore (ovvero il padrone, chi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Pignoramento e Affitto, tutte le spiegazioni.</em></p>
<p>Rispondiamo pubblicamente ad un nostro utente che ci chiede informazioni sulle possibilità di pignoramento dei beni in una casa in cui il debitore, oggetto della verifica dell&#8217; ufficiale giudiziario,corrisponde al locatario dell&#8217; immobile.</p>
<p>Il pignoramento dei beni può avvenire anche sui beni mobili del locatore (ovvero il padrone, chi mette a disposizione l&#8217; immobile) e se il debitore va in affitto in una casa già arredata e ammobiliata rischia che i beni del locatore vengano pignorati e messi all&#8217;asta.</p>
<p>Il locatore che vuole dimostrare la proprietà o qualsivoglia diritto reale sui beni oggetto del pignoramento può  produrre opposizione con ricorso immediato al giudice dell&#8217;esecuzione, prima che sia decretata la vendita all&#8217;asta e/o l&#8217;assegnazione dei beni oggetto del pignoramento.&#8221;<br />
A proposito delle modalità con le quali il locatore può dimostrare la piena proprietà del bene, può essere considerata valida qualsivoglia prova documentale(dunque scontrini di acquisto,assegni emessi per comprare i beni mobili,eventuali contratti di finanziamento se gli oggetti sono stati pagati a rate).</p>
<p>Può essere fornita la prova anche per testimonianza o presunzione.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-538" title="pignoramento" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/08/pignoramento.jpg" alt="pignoramento" width="176" height="152" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Beni Impignorabili ed Insequestrabili.</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedure Giudiziali]]></category>

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		<description><![CDATA[Beni Impignorabili ed Insequestrabili. Per conoscere la lista dei beni impignorabili ed insequestrabili è necessario rifarsi all&#8217; articolo 514 del codice civile, che rappresenta il principio di solvibilità di un debitore e che rammenta le categorie dei beni che non sono pignorabili dall&#8217; ufficiale giudiziario. Ciò riguarda le varie categorie di beni mobili e l&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Beni Impignorabili ed Insequestrabili.</em></p>
<p>Per conoscere la lista dei beni impignorabili ed insequestrabili è necessario rifarsi all&#8217; articolo 514 del codice civile, che rappresenta il principio di solvibilità di un debitore e che rammenta le categorie dei beni che non sono pignorabili dall&#8217; ufficiale giudiziario.</p>
<p>Ciò riguarda le varie categorie di beni mobili e l&#8217; ufficiale giudiziario, adepto al pignoramento, può scegliere se e come procedere al pignoramento, a sua insindacabile discrezione.</p>
<p>Per ciò che concerne i beni impignorabili e insequestrabili, facciamo un particolare riferimento alle tipologie di beni indispensabili per l&#8217;attività lavorativa,  che in questo caso non possono essere pignorati, a meno che vi siano altri redditi accertati dall&#8217; ufficiale giudiziario.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Elenco dei Beni Impignorabili ed Insequestrabili:</span></p>
<p>- oggetti sacri relativi al culto e alla religione;</p>
<p>- l&#8217;anello di nozze, gli abiti, la biancheria, i letti, i tavoli della cucina con le sedie, gli armadi guardaroba, i cassetti, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina, la lavatrice, gli oggetti di casa e di cucina che si trovani in un mobile adatto a contenerli, indispensabili al debitore e alla sua famiglia. Tutti gli altri mobili, tranne il letto, sono pignorabili, se non servono alle strette necessità del debitore.</p>
<p>- commestibili e combustibili adatti al debitore per la sopravvivenza di un mese.</p>
<p>- strumenti, oggetti e libri necessari per lo svolgimento della professione del debitore.</p>
<p>- armi ed oggetti che il debitoredeve svolgere in caso di pubblico servizio.</p>
<p>- le decorazioni divalore, le lettere, i registri e in generale gli scritti familiari e i manoscritti, a patto che non facciano parte di una collezione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Presupposti necessari per l&#8217;azione revocatoria.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2009/10/04/presupposti-necessari-per-lazione-revocatoria/</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedure Giudiziali]]></category>

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		<description><![CDATA[Presupposti necessari per l&#8217;azione revocatoria. Per avere validità l&#8217;azione revocatoria da parte del creditore deve basarsi su due presupposti principali: - se l&#8217;atto è a titolo oneroso per poter procedere con la revocatoria, oltre alla frode e al danneggiamento, è anche importante che la terza parte (l&#8217;acquirente del bene dal quale il debitore si è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Presupposti necessari per l&#8217;azione revocatoria.</em></p>
<p>Per avere validità l&#8217;azione revocatoria da parte del creditore deve basarsi su due presupposti principali:</p>
<p>- se l&#8217;atto è a titolo oneroso per poter procedere con la revocatoria, oltre alla frode e al danneggiamento, è anche importante che la terza parte (l&#8217;acquirente del bene dal quale il debitore si è liberato) sia consapevole del pregiudizio che poneva un danno al patrimonio del creditore (giuridicamente denominata malafede). In quanto si parla di un atto di compravendita compiuto prima della richiesta formale del debito del creditore, è importante che la terza parte sia coinvolta alla dolosa compravendita con il debitore per pregiudicare gli interessi del creditore e dunque che sia consapevole del danno provocato al creditore.</p>
<p>2. se l&#8217;atto è a titolo gratuito per agire in revocatoria sarà sufficiente dimostrare l&#8217;esistenza dell&#8217;insolvenza ( ad esempio in una donazione tra parenti) e il causarsi del danno,che in questo caso è dato da una compravendita fittizia. Non è importante dimostrare l&#8217;eventuale buona fede della terza parte che ha acquistato il bene.</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-207" title="recupero crediti" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/08/recuperocrediti-150x150.jpg" alt="recupero crediti" width="150" height="150" /></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Glossario Debiti: la definizione di Azione Revocatoria.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2009/10/04/glossario-debiti-la-definizione-di-azione-revocatoria/</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedure Giudiziali]]></category>

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		<description><![CDATA[Glossario Debiti: la definizione di Azione Revocatoria. E&#8217; definita azione revocatoria la procedura tramite la quale è permesso al creditore di far dichiarare (porre una revoca) inefficaci gli atti di compravendita del debitore volti ad arrecare un danno al patrimonio economico del creditore. Si parte dal presupposto della tutela del credito di chi ha prestato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Glossario Debiti: la definizione di Azione Revocatoria.</em></p>
<p>E&#8217; definita <strong>azione revocatoria</strong> la procedura tramite la quale è permesso al <strong>creditore </strong>di far dichiarare (porre una revoca) inefficaci gli atti di compravendita del debitore volti ad arrecare un danno al patrimonio economico del creditore.</p>
<p>Si parte dal presupposto della tutela del <strong>credito </strong>di chi ha prestato i soldi (creditore) nei confronti del debitore.</p>
<p>Facciamo un esempio, il debitore si mette a vendere i suoi <strong>beni</strong>, evitando che possano essere pignorati con l&#8217;intento di non pagare il <strong>creditore</strong>.<br />
Per evitare che ciò succeda, il <strong>creditore </strong>può intentare  un&#8217; azione revocatoria per far dichiarare privi di effetto nei suoi confronti eventuali atti di alienazione (ad esempio il disfarsi dei beni) compiuti dal suo <strong>debitore</strong>.</p>
<p>In tal modo, in caso di non pagamento, il creditore (che in molti casi è determinato da una banca) potrà comunque rivalersi con una <strong>procedura giudiziale esecutiva</strong> su beni del debitore anche se quest&#8217;ultimo li ha già precedentemente venduti.</p>
<p>In questa situazione il creditore può rivalersi a seguito di una <strong>compravendita</strong>, che può essere annullata.</p>
<p>In ogni caso, non sempre il creditore può rivalersi con l&#8217; <strong>azione revocatoria</strong>, è infatti necessario che sussistino determinate <strong>condizioni </strong>che andremo a spiegarvi nei prossimi articoli.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-235" title="glossario" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/08/glossario2.gif" alt="glossario" width="128" height="128" /></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Debiti e Ipoteche nell&#8217;acquisto di un&#8217;abitazione (Azione Revocatoria).</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2009/10/04/debiti-e-ipoteche-nellacquisto-di-unabitazione-azione-revocatoria/</link>
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		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedure Giudiziali]]></category>

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		<description><![CDATA[Domande e Risposte: Debiti e Ipoteche nell&#8217;acquisto di un&#8217;abitazione. Domanda dell&#8217;utente: E’ assolutamente tutto chiarissimo, ma vorrei una delucidazione. A chi acquista l’immobile gravato da ipoteche, oltre a queste o dopo che queste siano cancellate, è possibile che altri e diversi debiti preesistenti del venditore possano nuocere e/o riflettersi con qualche revoca o annullamento dell’atto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Domande e Risposte: Debiti e Ipoteche nell&#8217;acquisto di un&#8217;abitazione.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Domanda dell&#8217;utente:</span> E’ assolutamente tutto chiarissimo, ma vorrei una delucidazione.<br />
A chi acquista l’immobile gravato da ipoteche, oltre a queste o dopo che queste siano cancellate, è possibile che altri e diversi debiti preesistenti del venditore possano nuocere e/o riflettersi con qualche revoca o annullamento dell’atto di compravendita della casa già trascritto?<br />
Preciso la non presenza di fallimenti.<br />
Grazie.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">La risposta dello Staff:</span> Gentile Utente, una volta trascritto l&#8217;atto di compravendita e in caso di debiti preesistenti del debitore, la figura del compratore non sarà più soggetta ad azione revocatoria. Tutto dipende dalla data in cui avviene l&#8217;atto di ingiunzione o di precetto nei confronti del debitore. Se infatti le azioni dei creditori avvengono precedentemente all&#8217;atto di compravendita può verificarsi un&#8217;azione revocatoria per il semplice importo del debito. In ogni caso vista la complessità della materia e la diversità dei casi, le consigliamo di rivolgersi ad un legale esperto del settore creditizio.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Articoli Correlati:</span><br />
<a href="http://www.mutuoabitazione.it/2009/10/04/glossario-debiti-la-definizione-di-azione-revocatoria/"><br />
Definizione di Azione Revocatoria.</a></p>
<p><a href="http://www.mutuoabitazione.it/2009/10/04/presupposti-necessari-per-lazione-revocatoria/">Presupposti necessari per l&#8217;Azione Revocatoria.</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Come evitare il pignoramento in seguito al protesto di una cambiale.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2009/09/17/come-evitare-il-pignoramento-in-seguito-al-protesto-di-una-cambiale/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedure Giudiziali]]></category>

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		<description><![CDATA[Come evitare il pignoramento in seguito al protesto di una cambiale. Le possibilità di recuperare il credito per il creditore sono strettamente connesse alla situazione patrimoniale del debitore nel senso che se egli possiede poco o nulla è impossibile pignorare dei beni e dunque si perde il denaro prestato. Il pignoramento è un titolo esecutivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Come evitare il pignoramento in seguito al protesto di una cambiale.</em></p>
<p>Le possibilità di recuperare il <strong>credito </strong>per il creditore sono strettamente connesse alla situazione patrimoniale del <strong>debitore </strong>nel senso che se egli possiede poco o nulla è impossibile <strong>pignorare </strong>dei beni e dunque si perde il denaro prestato.</p>
<p>Il <strong>pignoramento </strong>è un titolo esecutivo dunque non si va per vie legali e non occorre più un <strong>giudice</strong>, a meno che la parte debitrice non faccia <strong>opposizione</strong>, in quel caso si instaura una nuova attività <strong>legale </strong>e dunque il recupero del <strong>credito </strong>è molto più lento.</p>
<p>Sono <strong>pignorabili </strong>tutti beni di proprietà del debitore o quelli in suo possesso.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-349" title="cambiale" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/08/cambiale-300x126.jpg" alt="cambiale" width="300" height="126" /></p>
<p>Ogni <strong>accordo </strong>transattivo è possibile, ciò dipende dalla disponibilità e dalla ragionevolezza del <strong>creditore </strong>che piuttosto di andare in contro a noie o spese legali può permettere al <strong>debitore </strong>di rientrare (dilazionare, in tempi più lunghi).</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Debiti: le tempistiche di pignoramento.</title>
		<link>http://www.mutuoabitazione.it/2009/09/17/debiti-le-tempistiche-di-pignoramento/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedure Giudiziali]]></category>

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		<description><![CDATA[Debiti: le tempistiche di pignoramento. I tempi del pignoramento poi non sono così veloci, a differenza di ciò che accade nei paesi della comunità europea: si parladi 90 giorni dalla notifica del precetto, ma i tempi possono aumentare notevolmente se il debitore non si fa trovare e non risponde alle comunicazioni dell&#8217;ufficiale giudiziario. Inoltre per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Debiti: le tempistiche di pignoramento.</em></p>
<p>I <strong>tempi del pignoramento</strong> poi non sono così veloci, a differenza di ciò che accade nei paesi della comunità europea: si parladi 90 giorni dalla notifica del precetto, ma i tempi possono aumentare notevolmente se il debitore non si fa trovare e non risponde alle comunicazioni dell&#8217;ufficiale giudiziario.</p>
<p>Inoltre per la<strong> vendita dei beni pignorati</strong> passeranno almeno altri 6 mesi, ma questa valutazione cambia in base all&#8217;ufficio giudiziario in cui avviene il <strong>pignoramento</strong>.</p>
<p>In più possono allungarsi ancora di più i tempi se il debitore fa l&#8217;uccel di bosco (scappa e non si fa trovare), in questi casi le <strong>conseguenze del protesto </strong>possono essere anche molto più pericolose per chi ha contratto un debito.</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-538" title="pignoramento" src="http://www.mutuoabitazione.it/wp-content/uploads/2009/08/pignoramento-150x150.jpg" alt="pignoramento" width="150" height="150" /></p>
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		<title>Iscrizione involontaria di ipoteca per debiti fiscali.</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedure Giudiziali]]></category>

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		<description><![CDATA[Per ciò che concerne debiti di carattere fiscale, il rischio maggiore per il mutuatario e/o per il cittadino italiano e la trascrizione di ipoteca giudiziale involontaria. Vi spieghiamo nel dettaglio qual&#8217;è la procedura. A seguito del ricevimento di una cartella esattoriale (riceverete un plico dall&#8217;Agenzia delle Entrate, con una raccomandata verde, con le sanzioni che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per ciò che concerne <strong>debiti </strong>di carattere <strong>fiscale</strong>, il rischio maggiore per il mutuatario e/o per il cittadino italiano e la trascrizione di <strong>ipoteca </strong>giudiziale involontaria. Vi spieghiamo nel dettaglio qual&#8217;è la procedura.</p>
<p>A seguito del ricevimento di una cartella esattoriale (riceverete un plico dall&#8217;Agenzia delle Entrate, con una <strong>raccomandata verde</strong>, con le <strong>sanzioni </strong>che vi vengono contestate), se non farete ricorso entro 60 giorni e se la cartella esattoriali non ha vizi di forma, l&#8217;<strong>Ufficio </strong>delle <strong>Entrate </strong>darà il via alla procedura di recupero del credito e lo farà tramite una società di recupero crediti.</p>
<p>Chiaramente questa cosa può avvenire dal momento in cui voi non procedete al pagamento del debito scaduto.</p>
<p>L&#8217;<strong>ipoteca giudiziaria</strong> può essere una procedura cautelativa, che per somme superiori a <strong>10.000 Euro </strong>può essere anche esercitata in maniera preventiva.</p>
<p>Per somme inferiori a <strong>10.000 Euro</strong>, solitamente viene effettuata una richiesta di &#8220;<strong>invito al pagamento</strong>&#8220;.</p>
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