Definizione di mutuo ipotecario.

June 3rd, 2011 | No Comments | Posted in Ipoteca

Definizione di mutuo ipotecario.

Il mutuo ipotecario è una delle forme di finanziamento più utilizzate dagli italiani per l’ acquisto di un’ abitazione principale (prima casa).

Esso differisce dalle tradizionali tipologie di mutuo per l’ obbligo di iscrizione di un’ ipoteca (di primo o secondo grado in base alla priorità della banca) sull’ abitazione a tutela del prestito erogato.

L’ ipoteca è infatti considerata a norma di legge una delle garanzie reali assieme al pegno e all’ anticresi.

Perchè viene iscritta l’ ipoteca sull’ abitazione in cambio del mutuo?

Il motivo è semplice, la banca in seguito alla concessione del mutuo deve tutelarsi, in caso di grave inadempimento del contraente del prestito per l’ acquisto della casa tramite l’ iscrizione dell’ ipoteca sull’ abitazione.

Dal momento in cui il cittadino smetterà di pagare le rate del mutuo, la banca può chiedere al giudice l’ annullamento del contratto e richiedere indietro la somma erogata maggiorata degli interessi di mora, appropriandosi dell’ abitazione del mutuatario.

L’ ipoteca dunque rappresenta una garanzia al 100% sulla solvibilità del richiedente, indipendentemente dal reddito e dalla situazione lavorativa e/o patrimoniale del debitore.

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Ipoteca di primo grado.

May 20th, 2011 | No Comments | Posted in Ipoteca

Ipoteca di primo grado.

In questo articolo parliamo dell’ ipoteca di primo grado.

E’ definita ipoteca di primo grado, in una compravendita immobiliare, la forma di garanzia più comune, richiesta dalla banca per tutelare il prestito ipotecario erogato per l’ acquisto di un immobile.

L’ ipoteca di primo grado sta ad indicare la priorità con la quale la banca si avvale in caso di inadempimento, morosità e sofferenza, per cui una banca che ha un’ ipoteca di primo grado avrà la precedenza sul recupero del credito rispetto ad un istituto di credito che ha un’ ipoteca di secondo o terzo grado.

L’ ipoteca è obbligatoria nel caso di una compravendita con un mutuo, in quanto essa rappresenta l’ unica forma di tutela per la banca sul denaro dato in prestito.

L’ ipoteca di primo grado viene iscritta dal notaio presso il quale viene effettuata la compravendita, che procede dunque con l’ iscrizione di ipoteca presso l’ Agenzia del Territorio.

Al termine del pagamento del piano di ammortamento di un mutuo l’ ipoteca di primo grado viene formalmente cancellata dalla banca, una procedura gratuita e regolamentata dal Decreto Bersani.

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Rapporto Informativo Immobiliare Ipotecario.

May 3rd, 2011 | 1 Comment | Posted in Ipoteca

Rapporto Informativo Immobiliare Ipotecario.

In questo articolo andiamo a definire che cos’è il rapporto informativo immobiliare ipotecario e la sua importanza in una compravendita di un’ abitazione.

Il rapporto informativo immobiliare ipotecario è anche sinonimo di “visura ipotecaria”.

Il rapporto informativo immobiliare ipotecario è una consultazione che avviene presso i Registri Immobiliari (Conservatoria Immobiliare), in grado di definire il numero delle abitazioni, edifici e terreni intestati ad una persona.

Il R.i.i.p indica la presenza di possibili ipoteche su una casa e quindi può essere considerata un’ attenta analisi sulle proprietà abitative di un individuo, per mettere alla luce il patrimonio immobiliare di una determinata persona ed eventuali problemi debitori.

Eventuali debiti infatti possono trasparire dall’ iscrizione o meno di ipoteche di primo o di secondo grado su un’ abitazione.

Al momento di una compravendita il notaio fa un’ attenta consulta ipotecaria (visura) e fornisce il Rapporto Informativo Immobiliare Ipotecario.

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Il Decreto Correttivo 218/2010 e la cancellazione dell’ ipoteca.

January 20th, 2011 | No Comments | Posted in Ipoteca

Il Decreto Correttivo 218/2010 e la cancellazione dell’ ipoteca.

L’ anno nuovo ha portato veramente una brutta notizia per tutti gli amici cittadini e mutuatari con l’applicazione da parte del Governo Italiano del Decreto Correttivo 218/2010 che ha apportato delle numerose modifiche in termini di cancellazione dell’ ipoteca.

Cancellazione di Ipoteca e Decreto Bersani 2007.

Ma iniziamo a semplici passi e riportiamo cosa dice il Decreto Bersani a riguardo della cancellazione dell’ ipoteca.

Esso infatti garantiva un’ enorme tutela al cittadino italiano che decideva di chiudere l’ ipoteca sul mutuo.

Secondo il famoso decreto che prende il nome dal politico Pierluigi Bersani, il cliente non doveva pagare nulla al momento della cancellazione dell’ ipoteca, ma l’onere era a carico della banca che si impegnava alla trasmissione dei documenti di eliminazione dell’ ipoteca direttamente al Registro Immobiliare e all’ Agenzia del Territorio.

Cosa afferma il Decreto Correttivo 218/2010.

Il Decreto Correttivo 218/2010 elimina i benefici del Decreto Bersani 2007 in termini di cancellazione dell’ ipoteca e sancisce che questa pratica non è più gratuita per il cittadino, che dovrà pagare i costi notarili (imposte di cancellazione dal registro immobiliare).

Oltre agli ulteriori costi per il cittadino, questa è anche una spesa per i contribuenti in quanto tale pratica aumenta le tempistiche di cancellazione, togliendo così le qualità richieste dal Decreto Bersani ovvero la velocità, la gratuità e l’ automatizzazione della quietanza liberatoria lasciata dall’ istituto di credito.

Dunque la procedura di cancellazione dell’ ipoteca subisce una brusca frenata, principalmente causata dall’ aumento della burocrazia e quindi si prevede che all’ estinzione del debito tutto diventi più difficile per il cittadino.

In questo caso infatto la cancellazione dell’ ipoteca non è di semplice attuazione perchè prevede il pagamento del notaio (spese notarili) e soprattutto perchè perde le caratteristiche benefiche per il cittadino che oltre a pagare un’ ulteriore somma di denaro, deve occuparsi anche di far cancellare l’ipoteca dalla propria abitazione.

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Cancellazione dell’ ipoteca, costi e dettagli.

January 20th, 2011 | No Comments | Posted in Ipoteca

Cancellazione dell’ ipoteca, costi e dettagli.

Nel precedente articolo abbiamo parlato della nuova normatica riguardante la cancellazione dell’ ipoteca data dal Decreto Correttivo 218/2010 che ha sostituito la gratuità del Decreto Bersani.

Molte sono state le lamentele delle Associazioni dei Consumatori a riguardo e in particolare il Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano ha avviato un indagine sulla correttezza e sulla legalità di questo decreto correttivo auspicando addirittura un’ azione formale per far ripristinare la vecchia normativa.

La cancellazione dell’ ipoteca non è più gratuita.

Si pagano infatti le spese notarili per la cancellazione che prima erano a carico dell’ istituto di credito, il quale inviava direttamente al Registro Immobiliare e all’ Agenzia del Territorio l’ avvenuta eliminazione dellì ipoteca e forniva al cliente una liberatoria in formato cartaceo senza costi e oneri aggiuntivi.

Attualmente con la nuova legislazione il cittadino dovrà pagare il notaio per le spese di cancellazione ipoteca, costi che prima erano a carico dell’ istituto di credito.

La spesa media prevista per la cancellazione dell’ ipoteca è pari a 700-800 Euro.

Chi dovrà pagare per la cancellazione dell’ ipoteca.

Fortunatamente l’ applicazione della legge 218/2010 (Decreto Correttivo) non è retroattiva ma riguarderà solamente i mutui ipotecari accesi dopo il 2 Gennaio 2011.

Da questa data in poi il cittadino che vorrà chiudere l’ ipoteca sarà obbligato al pagamento degli oneri notarili (spese di cancellazione dal registro immobiliare).

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Sanzioni per gli istituti di credito che cancellano tardivamente l’ipoteca.

May 25th, 2010 | No Comments | Posted in Ipoteca

Sanzioni per gli istituti di credito che cancellano tardivamente l’ipoteca.

La cancellazione dell’ ipoteca, al pari del consolidamento dell’ ipoteca è una delle operazioni che per la sua lentezza fa infuriare il mutuatario, che si trova con la casa acquistata e con l’ipoteca del venditore ancora in corso.

 Per il venditore una cancellazione tardiva dell’ ipoteca è uno svantaggio in quanto rappresenta un fattore molto negativo, il quale in sede di trattativa assume una notevole forza contrattuale.

Quale mutuatario-acquirente infatti vorrebbe un ritardo nella cancellazione dell’ ipoteca del vecchio proprietario e dunque due ipoteche sulla propria abitazione per lungo tempo?

L’ Antitrust ha sancito la non legalità di questo ritardo tramite una sentenza del Tar del Lazio del 19 Maggio 2010, il quale da carta bianca all’ ente di controllo bancario di effettuare eventuali sanzioni alle banche che ritardano nella cancellazione dell’ ipoteca.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in merito ad un ritardo nella cancellazione d’ipoteca di Banca Bnl che è stata multata per 180.000 Euro, il dilungamento dei tempi per il rilascio della quietanza al venditore ha “costituito un notevole ostacolo non contrattuale imposto al consumatore in relazione all’esercizio di un diritto”.

L’ istituto di credito infatti avrebbe dovuto possedere “di un sistema operativo idoneo sin da subito a consentire il tempestivo adempimento dell’obbligo accessorio ex lege, solo in presenza del quale la responsabilità dell’inadempimento può essere esclusa, o almeno mitigata, essendosi l’operatore economico diligentemente attivato“.

Attenzione dunque a questi ritardi non dovuti, che per voi cittadini possono sintetizzarsi in un danno economico che si può richiedere alla luce di questo precedente da noi citato, relativo alla sentenza del TAR Lazio del 19/05/2010.

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Glossario Mutui: il Consolidamento di Ipoteca.

February 11th, 2010 | No Comments | Posted in Ipoteca

Glossario Mutui: il Consolidamento di Ipoteca.

Il Consolidamento di Ipoteca rappresenta una tutela da parte della banca per difendersi dal fallimento dei propri clienti, nel caso vi sia la presenza di proprietari e/o mutuatari fallibili.

Il tempo di consolidamento di ipoteca è per definizione il periodo ( di 11 giorni) trascorsi dall’ iscrizione dell’ ipoteca da parte del notaio.

In caso di mutuo non erogato contestualmente al rogito, la banca effettuerà il pagamento solamente una volta che l’ipoteca risulti consolidata, ovvero che non sussistano rischi di revocatoria fallimentare, anche su ipoteca iscritta molto di recente.

Il venditore in questo caso riceverà i soldi al consolidamento di ipoteca e per esperienza non prima di 11 giorni trascorsi dalla trascrizione di ipoteca.

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Ipoteca involontaria e decreto ingiuntivo non notificato.

February 8th, 2010 | No Comments | Posted in Ipoteca

Ipoteca involontaria e decreto ingiuntivo non notificato.

Oggi vi racconto questo aneddoto che ho vissuto in prima persona e se posso essere sincero mi fa accapponare la pelle e fa ribrezzo, nel senso che questo comportamento dell’ istituto di credito lascerebbe di stucco qualsivoglia associazione dei consumatori.

Un mio parente ha un debito con la banca X, un affidamento bancario concesso 5 anni fa che ha come caratteristica un prestito personale. La banca revoca un anno fa il fido al cliente, che non può far nulla se non protestare per la decisione della banca centrale e versare gradualmente i tassi d’interesse. Nella lettera di revoca si intima quanto prima a coprire l’affidamento. Il cliente non può pagare tutta la somma contemporaneamente ragion per cui chiede alla banca una rateazione del debito con scadenza 24 mesi. La somma è alta, 30.000 Euro e gli interessi mese dopo mese crescono, la banca non accetta la rateazione e chiede nuovamente al cliente di coprire il credito. Questo mio parente vive in affitto, ha una macchina in leasing ed ha di proprietà solo un  garage, ereditato dalla morte di suo padre,attualmente cassintegrato con un quinto del misero stipendio già pignorato. Ad oggi, con una visura ipotecaria sul garage (che intende vendere per coprire il debito) scopre con stupore che sul garage grava un’ ipoteca giudiziale dell’ istituto di credito.

Cosa è successo: la banca ha visto la possibilità di insolvenza del cliente e non ha notificato alla residenza del cliente il decreto ingiuntivo per evitare che egli vendesse in quattro e quattr’otto il garage.La notifica è avvenuta all’indirizzo della casa comunale di residenza. Il mio parente ha un ipoteca involontaria senza saperlo, con un decreto ingiuntivo non notificato all’abitazione (indirizzo di residenza), ma all’ indirizzo della casa comunale di residenza.Incredibile ma vero, storie pazze del credito.

Assenso alla cancellazione dell’ ipoteca.

January 20th, 2010 | No Comments | Posted in Ipoteca

Assenso alla cancellazione dell’ ipoteca.

In questo articolo vi spieghiamo cos’è l’ assenso alla cancellazione dell’ ipoteca, questo sconosciuto. Partiamo dal presupposto che la cancellazione dell’ ipoteca è stato resa gratuita per il cliente dal Decreto Bersani del 2007.

Lo stesso decreto legge ha regolamentato che la banca ha 30 giorni di tempo per effettuare la cancellazione dell’ ipoteca, senza costi notarili e per darne comunicazione all’ Agenzia del Territorio.

In questo articolo puoi saperne di più sulla cancellazione dell’ ipoteca:

http://www.mutuoabitazione.it/2009/10/16/cancellazione-dell-ipoteca-e-decreto-bersani-la-normativa/

L’ assenso alla cancellazione di ipoteca non è altro che una documentazione (dichiarazione) fornita dalla banca che afferma che la banca è d’accordo a cancellare l’ ipoteca iscritta a suo favore, a garanzia del pagamento di un mutuo ipotecario, che diventa estinto dal momento in cui il mutuatario vende la propria abitazione.

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Cancellazione dell’ Ipoteca e Decreto Bersani, la normativa.

October 16th, 2009 | 1 Comment | Posted in Ipoteca

Cancellazione dell’ Ipoteca e Decreto Bersani, la normativa.

La cancellazione dell’ ipoteca a differenza dell’ estinzione, non avviene in maniera contestuale alla chiusura del debito ma per legge deve passare un certo periodo di tempo, dettato a norma di legge, entro il quale la banca deve concedere in forma scritta la cosiddetta “quietanza della cancellazione dell’ipoteca“.

Il Decreto Bersani del 2007, ha ampiamente regolamentato le pratiche dell’estinzione dell’ipoteca e grossomodo la banca ha circa 30 giorni di tempo per effettuare tutti i doveri di cancellazione dell’ipoteca.

L’ ipoteca può avvenire al momento in cui avviene il rogito (cancellazione contestuale) oppure se richiesto dalla banca, al momento in cui avviene l’estinzione del mutuo e dunque del debito.

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L’ ipoteca , dunque grazie al Decreto Bersani attivo dal 2007, può essere cancellata nel giro di poco tempo e senza bisogno di andare dal notaio e spendere ulteriori soldi inutili.

La cancellazione dell’ ipoteca dunque deve avvenire da parte della banca entro 30 giorni, anche senza esplicita richiesta del mutuatario, il quale ha il diritto di ricevere la cosiddetta quietanza di estinzione e la cancellazione telematica nei Registri Immobiliari, presenti presso l’agenzia delle entrate o presso l’ agenzia del territorio.