RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Conto Corrente
  • Glossario
  • Guida
  • Links
  • Preventivi
  • Tassi
  •  

    Ipoteca involontaria e decreto ingiuntivo non notificato.

    February 8th, 2010

    Ipoteca involontaria e decreto ingiuntivo non notificato.

    Oggi vi racconto questo aneddoto che ho vissuto in prima persona e se posso essere sincero mi fa accapponare la pelle e fa ribrezzo, nel senso che questo comportamento dell’ istituto di credito lascerebbe di stucco qualsivoglia associazione dei consumatori.

    Un mio parente ha un debito con la banca X, un affidamento bancario concesso 5 anni fa che ha come caratteristica un prestito personale. La banca revoca un anno fa il fido al cliente, che non può far nulla se non protestare per la decisione della banca centrale e versare gradualmente i tassi d’interesse. Nella lettera di revoca si intima quanto prima a coprire l’affidamento. Il cliente non può pagare tutta la somma contemporaneamente ragion per cui chiede alla banca una rateazione del debito con scadenza 24 mesi. La somma è alta, 30.000 Euro e gli interessi mese dopo mese crescono, la banca non accetta la rateazione e chiede nuovamente al cliente di coprire il credito. Questo mio parente vive in affitto, ha una macchina in leasing ed ha di proprietà solo un  garage, ereditato dalla morte di suo padre,attualmente cassintegrato con un quinto del misero stipendio già pignorato. Ad oggi, con una visura ipotecaria sul garage (che intende vendere per coprire il debito) scopre con stupore che sul garage grava un’ ipoteca giudiziale dell’ istituto di credito.

    Cosa è successo: la banca ha visto la possibilità di insolvenza del cliente e non ha notificato alla residenza del cliente il decreto ingiuntivo per evitare che egli vendesse in quattro e quattr’otto il garage.La notifica è avvenuta all’indirizzo della casa comunale di residenza. Il mio parente ha un ipoteca involontaria senza saperlo, con un decreto ingiuntivo non notificato all’abitazione (indirizzo di residenza), ma all’ indirizzo della casa comunale di residenza.Incredibile ma vero, storie pazze del credito.

    Tags:

    L’Ipoteca Giudiziale e in quali casi viene applicata.

    September 9th, 2009

    L’ipoteca giudiziale come l’ipoteca legale è definita involontaria, perchè non serve l’autorizzazione del debitore per poter effettuare l’iscrizione dell’ipoteca su un bene mobile ed immobile.

    In particolare, l’ipoteca giudiziale è strettamente collegata al mancato pagamento di un debito e quindi è quasi esclusivamente legata al recupero di un credito in maniera coercitiva.

    L’ipoteca giudiziale può essere richiesta al termine di un processo a seguito di una sentenza che condanni al pagamento di un tot. di denaro o al risarcimento della parte offesa (procedura civile).

    Essa può essere anche resa esecutiva a seguito di un atto di precetto o di un decreto ingiuntivo.

    caparra

    L‘ipoteca giudiziale è applicata anche a provvedimenti giudiziari come la separazione tra marito e moglie e i lodi arbitrali, nonchè sentenze estere che però sono valide per la legge italiana.

    Tags:

    Iscrizione involontaria di un’ipoteca giudiziale.

    August 20th, 2009

    L’ipoteca giudiziaria ( o ipoteca giudiziale), è un provvedimento decretato dal giudice, dunque dal tribunale che tutela il credito di una persona e garantisce il completo rimborso del debito da parte del cattivo pagatore.

    L’iscrizione di ipoteca giudiziaria (forzata e non difendibile) avviene a seguito dell’atto di ingiunzione o dell’eventuale protesto e può avvenire anche preventivamente prima della notifica del precetto (o atto di precetto).

    recupero crediti

    L’iscrizione dell’ipoteca giudiziaria è una pratica molto noiosa che può accadere a seguito di un debito non saldato o di una fattura, anche per un mancato pagamento della somma di poche migliaia di euro.

    E’ sempre meglio dunque pagare il debito se non si vuol rischiare che il creditore ponga un’ ipoteca di secondo grado sulla propria abitazione.

    Inoltre le banche possono verificare le trascrizioni di ipoteche giudiziali e dunque se si hanno altri debiti o prestiti con altri istituti di credito, talvolta questi ultimipossono richiedere immediatamente l’intero importo e la somma di denaro residua, nota come debito residuo.

    E’ necessario in certi casi vendere l’immobile per poter evitare l’esproprio.

    Tags: ,